DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Introduzione
Il
10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, il cui testo completo è contenuto nelle pagine
seguenti.
In seguito a questa solenne deliberazione, l'Assemblea Generale
ha esortato tutti gli Stati Membri a diffondere ampiamente il
testo della Dichiarazione ed a far sì che fosse distribuito,
esposto, letto e spiegato soprattutto nelle scuole ed in altre
istituzioni educative, senza distinzioni basate sullo status
politico dei Paesi o dei territori.
Kofi
Annan
SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
Tutti gli esseri umani nascono con uguali e inalienabili diritti
e libertà fondamentali.
Le Nazioni Unite si impegnano a sostenere, promuovere e proteggere
i diritti umani di ciascun individuo. Questo impegno deriva
dallo Statuto delle Nazioni Unite, che riafferma la fede dei
popoli del mondo nei diritti umani fondamentali e nella dignità
e nel valore della persona umana.
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Nazioni
Unite hanno sancito in termini chiari e semplici i diritti che
appartengono ad ogni persona in eguale misura.
Questi
diritti ti appartengono.
Questi
sono i tuoi diritti.
Familiarizza
con loro. Aiutaci a promuoverli ed a difenderli per te stesso
così come per i tuoi simili.
Preambolo
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che l’inosservanza e il disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità,
e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e della libertà dalla
paura e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti umani siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto
a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto
la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione
di questi impegni;
L'Assemblea
Generale proclama
La presente dichiarazione universale dei Diritti Umani
come
ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto
di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese
o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria
o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di
sovranità .
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o
a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà considerato colpevole di un
reato penale per un comportamento ovvero per un omissione che,
al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse un reato
secondo il diritto nazionale o il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore
a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del
suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del
suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, in pubblico o in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione;
questo diritto include la libertà di sostenere opinioni
senza condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo ai confini.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.
Articolo 21
1 . Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare dovrà essere il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà dovrà
essere espressa attraverso elezioni periodiche e regolari, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in conformità
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità
ed al libero sviluppo della sua personalità .
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senz’alcuna discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata
se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, inclusa una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori
di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari
e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte
le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, a godere delle arti e
a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge al fine di assicurare il riconoscimento
ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo
o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante a alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati. |