VIOLENZA SU DONNE: CALABRIA, FRASCA PRESENTA PDL REGIONALE

Lamezia Terme, 28 feb. - (Adnkronos) - Su ''CalabriaInforma'', l'Agenzia settimanale di notizie e commenti del Consiglio regionale della Calabria (www.consiglioregionale.calabria.it), viene pubblicata per intero, oltre ad articoli e commenti, la legge contro la violenza alle donne presentata dalla consigliera regionale Liliana Frasca. La legge e' all'ordine del giorno della III Commissione (Attivita' sociali, sanitarie, culturali, formative) ed e' oggetto di dibattito in piu' punti della Calabria, considerata anche la prossimita' con l'8 marzo. Su ''CalabriaInforma'', la giornalista Luisa Lombardo, nel sintetizzare il testo di legge, indica le premesse ambientali su cui le norme s'inseriscono: ''Donne maltrattate, donne violate, vittime di soprusi e prevaricazioni. E' la cronaca dei nostri giorni sulle prime pagine dei giornali. E sono sempre piu' spesso, episodi di violenza 'gratuita' e senza un movente, frutto di spinte emotive irrazionali ai danni dei soggetti piu' deboli e indifesi della societa': donne, anziani e bambini. Ci sarebbe da chiedersi se un nuovo Medioevo e' alle porte quando certe pagine buie della storia sembravano ormai definitivamente archiviate. E se la parola d'ordine per il legislatore e' arginare il fenomeno della violenza, si assumono varie iniziative. Come la creazione di case di accoglienza e di assistenza alle donne vittime di violenza. In questo contesto, s'inquadra il progetto di legge della consigliera regionale Liliana Frasca' (Ds) 'Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficolta''''. Un'iniziativa di legge che va proprio nella direzione di ''rafforzare - attraverso il sostegno e la promozione di questi centri- il sistema di tutela e di protezione delle donne vittime di violenza'', si legge sul sito. ''Strutturata in 19 articoli, la proposta di legge - spiega Liliana Frasca' - si basa sul presupposto che il successo di ogni iniziativa atta a contrastare il fenomeno della violenza, di qualsiasi tipo (sessuale, psicologica, fisica ed economica) e grado (maltrattamenti, molestie ricatti a sfondo sessuale), dipenda, in larga parte, anche dalle risorse, e dalle misure di sostegno, messe a disposizione''.
Secondo la Frasca', ''a tutte le donne vittime di violenza, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, e' indispensabile garantire non solo l'opportunita' di accedere ai Centri Antiviolenza, alle case di accoglienza, e a percorsi terapeutici ma offrire anche la possibilita' di accedere a percorsi di qualificazione professionale ed inserimento lavorativo (borse lavoro e corsi professionali), nonche' di fruire di opportune misure alloggiative laddove vi sia l'allontanamento dalla casa in cui abitano''. Facendo esplicito riferimento alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, all'art. 1 viene esplicitamente riconosciuto che ''qualsiasi tipo e grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilita' della persona e alla sua liberta'''. A giudizio, poi, della Frasca' ''fondamentale e' il riconoscimento e la valorizzazione dei modelli culturali della solidarieta' e dell'ospitalita' autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, nonche' le esperienze e le competenze di enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che operano nel settore da almeno tre anni''. Le azioni di sostegno hanno ancora piu' incidenza se inserite nell'ambito di una rete con tutti i soggetti che operano nel settore per offrire le differenti risposte alle diverse tipologie di violenza.
La legge individua nella concessione di contributi per finanziare progetti che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione di ''centri antiviolenza'' e ''case di accoglienza'' lo strumento regionale per l'attuazione delle finalita'. I progetti possono essere presentati da enti locali singoli o associati. Per quanto riguarda le associazioni, esse devono operare nella regione e aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza. E' prevista inoltre la possibilita' di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali, singoli o associati, e le associazioni. Ma quali sono le competenze e i servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza? Spiega Frasca': ''I centri antiviolenza sono strutture di primo intervento che forniscono alla donna servizi di ascolto e di assistenza, anche legale. Sono in costante collegamento con le case di accoglienza in regione e fuori regione, nonche' con le altre strutture di assistenza socio-sanitarie, di pubblica sicurezza, di educazione e di inserimento nel mondo del lavoro. Mentre, le case di accoglienza, segrete, anonime e sicure, sono strutture di ospitalita' temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessita' e di emergenza. L'accesso ai servizi previsti avviene, di norma, tramite i centri antiviolenza''. ''Anche per le case di accoglienza - spiega ancora Frasca' - e' prevista la gratuita' delle prestazioni per i primi tre mesi, eventualmente rinnovabili. In entrambe le strutture opera personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. Sono previsti inoltre contributi ai Comuni che intendono ristrutturare beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata da destinare alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza''. L'articolo 12 stabilisce il principio della cumulabilita' dei finanziamenti previsti nella legge con le altre normative comunitarie, statali o regionali.