VIOLENZA
SU DONNE: CALABRIA, FRASCA PRESENTA PDL REGIONALE
Lamezia
Terme, 28 feb. - (Adnkronos) - Su ''CalabriaInforma'', l'Agenzia
settimanale di notizie e commenti del Consiglio regionale della
Calabria (www.consiglioregionale.calabria.it), viene pubblicata
per intero, oltre ad articoli e commenti, la legge contro la
violenza alle donne presentata dalla consigliera regionale Liliana
Frasca. La legge e' all'ordine del giorno della III Commissione
(Attivita' sociali, sanitarie, culturali, formative) ed e' oggetto
di dibattito in piu' punti della Calabria, considerata anche
la prossimita' con l'8 marzo. Su ''CalabriaInforma'', la giornalista
Luisa Lombardo, nel sintetizzare il testo di legge, indica le
premesse ambientali su cui le norme s'inseriscono: ''Donne maltrattate,
donne violate, vittime di soprusi e prevaricazioni. E' la cronaca
dei nostri giorni sulle prime pagine dei giornali. E sono sempre
piu' spesso, episodi di violenza 'gratuita' e senza un movente,
frutto di spinte emotive irrazionali ai danni dei soggetti piu'
deboli e indifesi della societa': donne, anziani e bambini.
Ci sarebbe da chiedersi se un nuovo Medioevo e' alle porte quando
certe pagine buie della storia sembravano ormai definitivamente
archiviate. E se la parola d'ordine per il legislatore e' arginare
il fenomeno della violenza, si assumono varie iniziative. Come
la creazione di case di accoglienza e di assistenza alle donne
vittime di violenza. In questo contesto, s'inquadra il progetto
di legge della consigliera regionale Liliana Frasca' (Ds) 'Disposizioni
per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle
case di accoglienza per donne in difficolta''''. Un'iniziativa
di legge che va proprio nella direzione di ''rafforzare - attraverso
il sostegno e la promozione di questi centri- il sistema di
tutela e di protezione delle donne vittime di violenza'', si
legge sul sito. ''Strutturata in 19 articoli, la proposta di
legge - spiega Liliana Frasca' - si basa sul presupposto che
il successo di ogni iniziativa atta a contrastare il fenomeno
della violenza, di qualsiasi tipo (sessuale, psicologica, fisica
ed economica) e grado (maltrattamenti, molestie ricatti a sfondo
sessuale), dipenda, in larga parte, anche dalle risorse, e dalle
misure di sostegno, messe a disposizione''.
Secondo la Frasca', ''a tutte le donne vittime di violenza,
indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza,
e' indispensabile garantire non solo l'opportunita' di accedere
ai Centri Antiviolenza, alle case di accoglienza, e a percorsi
terapeutici ma offrire anche la possibilita' di accedere a percorsi
di qualificazione professionale ed inserimento lavorativo (borse
lavoro e corsi professionali), nonche' di fruire di opportune
misure alloggiative laddove vi sia l'allontanamento dalla casa
in cui abitano''. Facendo esplicito riferimento alla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997,
in attuazione degli obiettivi strategici indicati nella dichiarazione
e nel programma di azione della quarta conferenza mondiale sulle
donne, all'art. 1 viene esplicitamente riconosciuto che ''qualsiasi
tipo e grado di violenza contro le donne costituisce un attacco
all'inviolabilita' della persona e alla sua liberta'''. A giudizio,
poi, della Frasca' ''fondamentale e' il riconoscimento e la
valorizzazione dei modelli culturali della solidarieta' e dell'ospitalita'
autonoma e autogestita basata sulle relazioni tra donne, nonche'
le esperienze e le competenze di enti, associazioni di volontariato
e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che
operano nel settore da almeno tre anni''. Le azioni di sostegno
hanno ancora piu' incidenza se inserite nell'ambito di una rete
con tutti i soggetti che operano nel settore per offrire le
differenti risposte alle diverse tipologie di violenza.
La
legge individua nella concessione di contributi per finanziare
progetti che prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione
di ''centri antiviolenza'' e ''case di accoglienza'' lo strumento
regionale per l'attuazione delle finalita'. I progetti possono
essere presentati da enti locali singoli o associati. Per quanto
riguarda le associazioni, esse devono operare nella regione
e aver maturato esperienze e competenze specifiche in materia
di tutela delle donne vittime di violenza. E' prevista inoltre
la possibilita' di stipulare apposite convenzioni tra gli enti
locali, singoli o associati, e le associazioni. Ma quali sono
le competenze e i servizi offerti dai centri antiviolenza e
dalle case di accoglienza? Spiega Frasca': ''I centri antiviolenza
sono strutture di primo intervento che forniscono alla donna
servizi di ascolto e di assistenza, anche legale. Sono in costante
collegamento con le case di accoglienza in regione e fuori regione,
nonche' con le altre strutture di assistenza socio-sanitarie,
di pubblica sicurezza, di educazione e di inserimento nel mondo
del lavoro. Mentre, le case di accoglienza, segrete, anonime
e sicure, sono strutture di ospitalita' temporanea per le donne
che si trovano in situazioni di necessita' e di emergenza. L'accesso
ai servizi previsti avviene, di norma, tramite i centri antiviolenza''.
''Anche per le case di accoglienza - spiega ancora Frasca' -
e' prevista la gratuita' delle prestazioni per i primi tre mesi,
eventualmente rinnovabili. In entrambe le strutture opera personale
con specifiche competenze professionali in grado di offrire
assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne.
Sono previsti inoltre contributi ai Comuni che intendono ristrutturare
beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata da destinare
alla realizzazione di Centri antiviolenza e case di accoglienza''.
L'articolo 12 stabilisce il principio della cumulabilita' dei
finanziamenti previsti nella legge con le altre normative comunitarie,
statali o regionali.
|